Il trust: vantaggi e costi

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Come proteggere patrimoni piccoli e grandi da parenti, creditori e Fisco: il trust spiegato bene.

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In Italia si sta sempre più affermando il trust come strumento, alternativo al fondo patrimoniale, volto a salvaguardare i beni della famiglia o dell’impresa dalle avversità della vita e dalle pretese dei creditori: vediamo di cosa si tratta, come funziona, quali vantaggi offre e quali costi comporta per proteggere in modo efficace i patrimoni, piccoli e grandi, di chi lo costituisce e vi fa confluire i suoi beni.

Trust: cos’è e come funziona

Il termine «trust», di origine anglosassone, viene usualmente tradotto con il termine affidamento e con fiducia.

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Si ha un trust quando un soggetto, che definiamo il disponente (in inglese: settlor), decide unilateralmente di spogliarsi, per un determinato periodo di tempo, di tutti o di alcuni dei propri beni, e/o diritti, trasferendoli ad un’altra persona, chiamata trustee, che amministra quel patrimonio a vantaggio di determinati soggetti, i beneficiari. Costoro vengono scelti dal disponente, e possono anche essere i suoi figli, il coniuge o i discendenti. Si può anche individuare un “guardiano” delle attività, il cosiddetto protector, che vigila sulle attività compiute dal trustee e ne riferisce al disponente.

In Italia il riconoscimento giuridico interno del trust scaturisce dalla ratifica, da parte del nostro Paese, della Convenzione de L’Aja del 18 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento [1]. La Convenzione [2] afferma che: «per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato

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».

Trust e legge sul dopo di noi

La legge n. 112/2016 – la cosiddetta legge sul “dopo di noi“, emanata per favorire l’assistenza, la cura e la protezione dei soggetti con disabilità grave, riconosce espressamente la separazione patrimoniale trust e ne promuove la costituzione.

L’effetto pratico del trust, in questo caso, è quello di tutelare il patrimonio di un figlio disabile dopo la scomparsa dei suoi genitori e degli altri familiari che si prendono cura di lui.

Trust: caratteristiche essenziali

Rimandando la spiegazione di come concretamente funziona il trust a qualche riga più avanti, possiamo anticipare che gli elementi caratterizzanti il trust sono i seguenti:

Trust internazionali: particolarità

La Convenzione afferma che

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[3] il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente e qualora una legge di uno Stato non conosca il trust, si applica la legge del Paese con il quale esso ha collegamenti più stretti, intendendosi per tali il luogo di amministrazione del trust o l’ubicazione dei beni, o la residenza o domicilio del trustee o, in relazione allo scopo, il luogo ove esso deve esser realizzato.

Trust: come si costituisce

In relazione alle modalità di istituzione di un trust, esse sono molto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta. In Italia, la prassi è quella di far autenticare l’atto istitutivo da un notaio. Nei trust dove esistono beneficiari che sono anche soggetti deboli (anziani, disabili, minorenni) è consigliabile procedere alla costituzione del trust direttamente con l’atto pubblico notarile. Il trust può essere istituito anche per testamento.

Va ricordato che una cosa è l’istituzione di un trust, cioè l’atto che contiene le regole, la nomina del trustee e dei beneficiari (ove già esistenti), altro è

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l’atto di trasferimento in trust dei beni che serviranno al trustee per porre in essere il programma definito e voluto dal disponente. Queste attività possono essere realizzate, di volta in volta, in momenti successivi a quello della iniziale costituzione del trust.

Trust: a cosa serve e quali vantaggi offre

Il trust serve essenzialmente alla protezione del patrimonio da eventuali rischi o avversità future, come ad esempio i creditori, i divorzi o le successioni ereditarie. Infatti, i beni trasferiti al trustee non fanno più parte del patrimonio del disponente e, salvo eccezioni, non possono essere aggrediti dai creditori o dai coniugi in caso di separazione o divorzio.

Il trust consente anche di mantenere la riservatezza sui propri beni e sulle scelte patrimoniali compiute in relazione ad essi, perché il trustee agisce in autonomia e non deve rendere conto al pubblico (ma al Fisco il trust non è opponibile come schermo di segretezza: anzi, l’Agenzia delle Entrate può sempre conoscere i beni presenti in esso e i soggetti che ne dispongono).

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Inoltre chi affida la gestione dei propri beni ad un trustee qualificato, come un professionista esperto, può ottenere una maggiore redditività dai suoi investimenti e realizzare una efficiente pianificazione fiscale.

Tutela dai creditori e dei legittimari

È possibile conferire i beni in trust in spregio dei creditori e dei diritti degli eredi legittimari? La risposta è ovviamente negativa. La Convenzione [4] prevede puntualmente il divieto di porre in essere trust lesivi delle norme sulla successione necessaria, e stabilisce norme sulla protezione dei creditori in caso di insolvenza. Infatti il trust non è efficace se risulta che con esso vengono violate le quote di legittima, e non funziona se le indagini dimostrano che è stato costituito appositamente per evitare il pignoramento dei beni: in tali casi è prevista in favore dei creditori l’azione revocatoria, di cui ti parleremo fra poco.

Trust: la disciplina dei beni

I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il

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fondo in trust. È importante notare che i beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione (quindi non vengono trasferiti agli eredi del trustee).

Neanche i creditori personali del trustee possono aggredire i beni del fondo in trust, salvi i casi, per i trust familiari, di esercitare l’azione revocatoria entro 5 anni dal conferimento, in modo analogo a quanto previsto normalmente in tema di donazioni. Ecco perché, entro certi limiti, il trust protegge dai debiti.

Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

In sintesi, i beni in trust sono “segregati” e dunque non sono soggetti alle pretese di:

Trust: chi sono i beneficiari?

Esistono due tipologie di

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beneficiari del trust: beneficiari del reddito e beneficiari del Fondo.

I beneficiari del reddito sono coloro i quali possono esser oggetto di attribuzioni reddituali (ad es. l’immobile trasferito in trust viene locato e assolte le imposte: ciò che rimane, ove così voluto e previsto dal disponente, può esser trasferito al beneficiario). Tali beneficiari del reddito, dunque, possono o meno coincidere con i beneficiari del Fondo.

I beneficiari del Fondo sono coloro ai quali, sopraggiunto il termine finale del trust, i beni saranno trasferiti. Essi, a loro volta, si dividono in beneficiari vested ossia con posizione quesite, e beneficiari contingent ossia con posizioni non ancora quesite. Ciò significa che i beneficiari vested sono quelli già individuati nell’atto, mentre quelli contingent sono quelli che, pur individuati, soggiacciono a una condizione sospensiva, ad esempio per ricevere i beni devono esser vivi al termine finale del trust.

Quando conviene creare un trust?

Applicazioni frequenti del trust si rinvengono nel

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passaggio generazionale dei beni o delle quote di aziende, della tutela dei soggetti di deboli, nella tutela delle situazioni di fatto quali le convivenze, nella pianificazione e sistemazione di interessi patrimoniali e reddituali della famiglia, oppure con funzione di garanzia in luogo delle fidejussioni.

Va sfatata la credenza che, per fare un trust, occorra avere grossi patrimoni: vi sono trust che hanno valori irrisori il cui vero cuore non è ciò che il trust contiene, ma lo scopo che si vuole tutelare.

Quanto costa un trust?

I costi di un trust possono essere rilevanti, e si dividono in tre principali ambiti:

Trust: tassazione

Quanto abbiamo detto nel paragrafo precedente è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in un’ulteriore, nuova ordinanza

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[7]. Secondo la Suprema Corte, il conferimento di beni nel trust è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni, e sono i beneficiari del trust, nel momento in cui avviene il trasferimento dei beni a loro favore, ad essere assoggettati al pagamento del tributo, in misura proporzionale al valore dei beni stessi.

Secondo la Suprema Corte, infatti, solo in tale momento, e non prima, si verifica l’incremento di ricchezza che costituisce il presupposto impositivo. Viceversa, né l’atto istitutivo del trust né gli atti di dotazione patrimoniale integrano tale presupposto, in quanto essi sono meramente attuativi degli scopi per i quali è stato creato il trust. Siccome il trustee che riceve i beni è tenuto ad amministrarli e custodirli in vista del loro successivo trasferimento ai beneficiari, gli atti di dotazione del trust sono soggetti a tassazione soltanto in misura fissa, con le imposte di registro ed ipocatastali.

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