Cosa dice la legge italiana sul campeggio?

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campeggio in tenda

Le regole nazionali sulla sosta in aree attrezzate o in luoghi liberi; dove si può piantare la tenda o parcheggiare il camper; i divieti in città e nei parchi.

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Viaggi e vacanze in libertà e a contatto con la natura: gli amanti del campeggio sanno bene cosa vuol dire questo, anche se molti non rinunciano alla comodità e viaggiano in autocaravan attrezzati o montano tende dotate di tutti i comfort.

Gli esperti di campeggio hanno imparato con la pratica che è vero più che mai il detto “paese che vai, usanza che trovi”, perché a seconda del luogo in cui si sosta vigono regole diverse. Soprattutto chi non sceglie le aree attrezzate e preferisce il turismo itinerante in luoghi apparentemente liberi deve fare i conti con normative che cambiano da Regione a Regione e, talvolta, anche per ciascun Comune.

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Ciò che è permesso in un posto è vietato in un altro. Spesso, non è facile capire dove ci si può fermare e per quanto tempo, cosa si può fare sul camper o nella tenda, se ci sono prescrizioni particolari per sostare per le strade, nelle campagne, nei parchi o sulle spiagge, quali norme di igiene bisogna rispettare, come comportarsi con gli altri campeggiatori, dove scaricare i rifiuti.

Ma riguardo a tutto questo, cosa dice la legge italiana sul campeggio? La prima cosa da sapere è che non c’è una normativa nazionale apposita sul campeggio, in quanto il compito di regolamentare questa attività è demandato agli Enti locali. Dunque, Regioni, Province, Comuni, comunità o comprensori territoriali ed Enti parco adottano le proprie norme, valevoli nei rispettivi territori. Questo però non impedisce di individuare delle regole generali applicabili in tutta Italia, come ad esempio la sosta su strada o la normativa sulle aree attrezzate a camping. Si possono così individuare i criteri fondamentali per sapere dove si può campeggiare e come bisogna comportarsi.

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Campeggio: dove si può fare

La bussola di riferimento è sempre la nostra Costituzione [1], che sancisce il principio di libertà di circolazione di ogni cittadino in qualsiasi parte del territorio nazionale, fatte salve però «le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

Dunque, il principio di fondo è che tutto ciò che non è vietato, è permesso e così ci si può spostare senza limiti su tutto il territorio dello Stato. In generale, è consentito campeggiare. Ovviamente, però, non si può campeggiare in un’

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area privata, come nel giardino di una villa di proprietà esclusiva o in un terreno delimitato e recintato, se il proprietario non acconsente espressamente.

Non è nemmeno consentito piantare tende o posizionare autocaravan in molte aree pubbliche, come le piazze delle città, i parchi comunali o le vie di transito. Le prescrizioni in proposito sono numerose e la normativa è molto vasta e frammentata. Come ti abbiamo anticipato e ti spiegheremo meglio nel prosieguo, le regole e i divieti variano da zona a zona. Ma come esplicitarli e renderli chiari, in modo che gli interessati ne vengano a conoscenza?

Il Codice del turismo

Nella normativa nazionale, c’è una legge chiamata «Codice del turismo» [2] che si occupa dei campeggi e dei villaggi turistici, qualificati entrambi come «strutture ricettive all’aperto».

Il Codice del turismo è una disciplina quadro, che fissa i criteri generali e gli standard minimi da rispettare in tutta Italia, lasciando poi agli Enti locali il compito di emanare le normative di dettaglio.

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Questa legge, però, contiene le definizioni di base e aiuta a capire cosa si intende per campeggio e quali sono le differenze con le figure simili e affini, come i villaggi turistici.

Strutture ricettive all’aperto: campeggi e villaggi turistici

La norma [3] dedicata alle strutture ricettive all’aperto distingue tra villaggi turistici, campeggi, campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche e parchi di vacanza.

Mentre i villaggi turistici si rivolgono a turisti «in prevalenza sforniti di propri mezzi mobili di pernottamento», i campeggi sono «strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento».

La distinzione tra campeggi e villaggi, dunque, si basa sul criterio dell’orientamento dell’offerta turistica a chi arriva già dotato di mezzi propri per soggiornare e dormire (un camper, una roulotte, una tenda) o a chi ne è sprovvisto e, dunque, dovrà servirsi delle soluzioni abitative messe a disposizione dalla struttura.

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Ma la distinzione è sottile perché si basa sul criterio della prevalenza dei turisti con o senza questi mezzi propri ed è possibile per i gestori “mescolare” le offerte e le disponibilità dei posti nelle aree dedicate. Infatti, la norma prevede che anche i villaggi turistici possono «disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento».

Le case mobili e altre soluzioni abitative

Anche i campeggi, però, possono rivolgersi a chi è sprovvisto di mezzi propri e fornirgli alloggio: la legge consente loro di «disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper» e – per chi preferisce le mura – «di unità abitative fisse» per la sosta ed il soggiorno.

Le “case mobili” collocate in queste aree attrezzate ed autorizzate (in genere, si tratta di manufatti leggeri e prefabbricati) non richiedono il rilascio del permesso di costruire per poter essere installate [4] ma devono comunque rispettare le normative urbanistiche ed edilizie regionali e comunali. Per approfondire, leggi l’articolo “

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Permesso di costruire: quando serve per camper, case mobili e gazebi“.

Strutture di campeggio: sorveglianza e assicurazione obbligatoria

Per legge [5], entrambi i tipi di struttura ricettiva all’aperto, dunque sia i campeggi sia i villaggi turistici, devono assicurare la sorveglianza continua, garantire sul posto la presenza costante del responsabile o di un suo incaricato e la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti. Inoltre, va rispettata la normativa di prevenzione incendi [6].

Sono tutti obblighi posti a carico del gestore; il cliente, dal canto suo, deve rispettare le regole interne sull’uso delle piazzole, le norme di comportamento sulle attività consentite solo in determinati orari, i rumori, la cucina, lo smaltimento dei rifiuti, la frequentazione e l’uso degli ambienti e degli impianti comuni a tutti gli ospiti.

Il campeggio libero: dove è legale farlo

Finora, abbiamo parlato del campeggio che si svolge nelle aree attrezzate e appositamente adibite a questa forma di soggiorno; per chi predilige invece una maggiore libertà di movimento e non ama soluzioni che si avvicinano molto (e per alcuni troppo) a quelle dei villaggi vacanze, c’è la possibilità del

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campeggio libero.

È una soluzione itinerante che offre la massima autonomia, ma richiede la dotazione di propri mezzi per gli spostamenti, le soste ed i soggiorni.

In questo campo, le norme nazionali aiutano di meno, perché la gestione di questo settore è stata affidata, con trasferimento delle funzioni e dei compiti, dallo Stato alle Regioni [7], che a loro volta possono demandarla in via generale o per aspetti di dettaglio alle Province ed ai Comuni, ferme restando le norme specifiche per i parchi di interesse naturale o culturale ed archeologico.

In virtù di questo ampio decentramento amministrativo, molti Enti locali si sono così dotati di proprie normative, differenti per ciascuno; perciò, le norme sul campeggio libero variano da zona a zona.

A fattor comune, però, rimane il fatto che campeggio libero non equivale a campeggio “selvaggio”, tranne che per il fatto materiale di essere a maggior contatto con la natura ed agli ambienti circostanti ai luoghi scelti per fermarsi. Vediamo allora più da vicino

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com’è regolamentato il campeggio libero.

Come conoscere le norme locali sul campeggio libero

I regolamenti locali nella maggior parte dei casi consentono il campeggio libero previa richiesta al Comune oppure attraverso una semplice notifica, cioè la comunicazione dell’arrivo in un determinato luogo nel quale si intende sostare e per quanto tempo; non ce n’è bisogno, invece, nei terreni privati, ma solo se il proprietario lo consente.

Nella richiesta, occorre specificare qual è l’area scelta per la sosta: nello stesso Comune, infatti, possono esservi zone in cui è consentito montare le tende o parcheggiare il camper ed altre dove invece non è permesso in nessun caso.

Campeggio e bivacco: differenze

Per capire dove il campeggio libero è possibile, bisogna anche considerare una differenza fondamentale: quella tra campeggio e bivacco. Si considera campeggio la permanenza in tenda superiore a 48 ore nel medesimo luogo, mentre per bivacco si intende una sosta solo notturna e temporanea, dunque rimuovendo sempre la tenda nelle ore diurne.

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Molti regolamenti locali disciplinano solo il campeggio: perciò il bivacco, quando non è espressamente menzionato e vietato, deve intendersi consentito. Rimane però fermo il divieto generale di inquinare e sporcare: l’abbandono di rifiuti è sanzionato in ogni caso.

Dove si può montare la tenda

Oltre alla differenza tra campeggio e bivacco, che è utile per le soste ed i pernottamenti brevi, un consiglio utile per sapere dove si può fare campeggio libero è quello di verificare sempre, quando si arriva nel luogo scelto, se vi sia una cartellonistica: in parecchi posti, vengono infatti esibiti cartelli di divieto di campeggio (e a volte anche di bivacco), sia per i camper sia per le tende.

Il bivacco è praticato frequentemente nelle zone di montagna dagli appassionati di escursionismo ed alpinismo, dove i viaggi itineranti in mezzo alla natura prevedono frequenti tappe. Il “bivacco urbano” invece è vietato in quasi tutte le città, con apposite ordinanze emesse dai sindaci. Non si può, cioè, dormire in tenda

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o con altri ripari negli spazi pubblici cittadini, pur se sono aperti a tutti per il transito, per motivi di igiene e decoro.

Dove parcheggiare il camper

Il parcheggio in luogo pubblico di qualsiasi veicolo a motore su ruote, autonomo o a rimorchio (dunque camper, autocaravan, roulottes, ecc.) è soggetto alle norme del Codice della strada [8], quando non avviene nelle apposite aree attrezzate di cui abbiamo parlato.

La sosta su strada non è considerata campeggio se il veicolo poggia al suolo con le proprie ruote (quindi, senza altri sostegni), non occupa un ingombro eccedente al proprio volume (dunque non si possono aprire tende o verande) e non emette scarichi diversi da quelli del motore (cioè non si possono scaricare liquidi organici all’esterno).

In generale è vietato il parcheggio stabile di roulotte o camper, ma molte strade o autostrade offrono dei “punti sosta“, piazzole delimitate che consentono anche di scaricare i rifiuti, di rifornirsi di acqua e di allacciarsi all’energia elettrica. Per saperne di più anche riguardo alle multe per chi viola i divieti che ti abbiamo indicato, leggi l’articolo “

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Dove si può parcheggiare il camper?

Il campeggio nei parchi naturali

Se il campeggio avviene all’interno di parchi naturali (nazionali o regionali) le norme sono più stringenti perché si tratta di aree protette. Alcuni parchi però consentono il pernottamento all’aperto dei turisti, tranne in alcune zone definite «a tutela speciale» dove non si può campeggiare in nessun caso.

È preferibile informarsi prima di arrivare, consultando il regolamento esposto negli appositi tabelloni ai varchi di ingresso oppure consultando il sito internet di ciascun parco.

Il campeggio all’estero

Se sei interessato a conoscere le regole per il campeggio al di fuori dell’Italia leggi “Campeggio estivo all’estero: come funziona”.

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