Licenziamento per multa con auto aziendale: è possibile?

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Autore: Paolo Remer

09 aprile 2021

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Se la violazione al Codice della strada è grave ed è commessa con un veicolo appartenente all’impresa, il datore può licenziare il dipendente per giusta causa.

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Attenzione a rispettare le regole di circolazione stradale: un’infrazione grave non fa male solo al portafoglio e alla patente decurtata di punti o sospesa, ma può costare il posto di lavoro, specialmente se viene commessa con un’auto aziendale. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono molto rigidi nel disciplinare l’uso dei loro veicoli concessi ai dipendenti per esigenze lavorative o personali e diventano severi al punto di comminare la sanzione massima, cioè il licenziamento, se emergono trasgressioni gravi, come alcune pesanti infrazioni al Codice della strada.

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Hai capito bene: in determinati casi, il licenziamento per multa con auto aziendale è possibile. Anche la giurisprudenza lo ammette, sia pure in casi estremi: la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in una recente ordinanza [1] ha respinto il ricorso di un dipendente che era stato licenziato in tronco perché a bordo dell’autovettura della società aveva imboccato contromano un viadotto ed aveva anche reagito all’intervento della polizia che lo aveva fermato.

L’uso dell’auto aziendale

I lavoratori, per esigenze di servizio, possono essere autorizzati ad utilizzare i

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veicoli aziendali per i loro spostamenti. Il caso tipico è quello degli autotrasportatori e dei corrieri, ma anche dipendenti con mansioni d’ufficio possono avere in dotazione un’autovettura aziendale per promuovere contratti di vendita, svolgere missioni per conto dell’impresa o compiere attività di rappresentanza.

Spesso, il mezzo aziendale viene concesso non solo ad uso lavorativo ma anche per uso promiscuo, con facoltà per il dipendente di utilizzarlo al di fuori dell’orario di lavoro e per motivi personali. In tali casi, l’auto aziendale diventa un benefit, un beneficio economico aggiuntivo alla normale retribuzione, che evita al lavoratore di dover sostenere i costi di mantenimento di una vettura privata; rimarranno a suo carico solo i costi del carburante per gli spostamenti privati.

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Multa con auto aziendale

Il lavoratore che utilizza il veicolo aziendale può commettere violazioni alle comuni regole di circolazione stabilite dal Codice della strada. Nei casi di contestazione immediata, in qualità di conducente del veicolo, egli riceverà il verbale nel momento stesso in cui l’autorità di polizia ha rilevato l’infrazione; ma con lui è obbligato in solido, per il pagamento della sanzione, anche il proprietario del mezzo, che in questo caso è il suo datore di lavoro.

Quando non è possibile la contestazione immediata – come nel caso di eccesso di velocità rilevato con apparecchiature elettroniche come gli autovelox ed i tutor – il verbale sarà notificato successivamente, entro

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90 giorni dalla data di accertamento, mediante lettera raccomandata o Pec (posta elettronica certificata) all’obbligato in solido: sarà dunque il datore di lavoro a ricevere direttamente la notizia della multa e, leggendo il verbale, apprenderà qual è stata la tipologia della violazione e a quanto ammonta la sanzione irrogata.

Chi paga la multa fatta all’auto aziendale?

A questo punto, per il pagamento della multa fatta all’auto aziendale scatta il principio della responsabilità solidale previsto dalla legge sulle sanzioni amministrative [2]: il datore di lavoro che è proprietario del veicolo, anche se si tratta di una persona giuridica (come un’impresa costituita in forma di Spa o di Srl) che lo utilizza in noleggio o in leasing, è

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obbligato in solido al pagamento della multa, insieme all’autore della violazione, cioè con il conducente che guidava il veicolo in quel momento, se non prova che il mezzo è stato utilizzato contro la sua volontà.

Se la contravvenzione viene pagata dall’impresa, essa ha diritto di regresso sull’autore della violazione per essere rimborsata. Alcune aziende effettuano una trattenuta di importo corrispondente dalla busta paga del dipendente, in modo da compensare [3] il credito verso il lavoratore con l’obbligazione retributiva nei suoi confronti. Se il lavoratore ha agito nell’ambito delle sue mansioni, molti contratti collettivi di lavoro prevedono però una limitazione della sua responsabilità per le violazioni commesse con veicoli aziendali.

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Per approfondimenti leggi l’articolo “Auto aziendale: chi paga la multa del dipendente?”.

Licenziamento del dipendente per gravi infrazioni stradali

L’infrazione stradale commessa con l’auto aziendale rileva non solo da un punto di vista patrimoniale ma anche sotto un profilo disciplinare. Il licenziamento è la sanzione disciplinare massima: può essere adottato solo per gravi trasgressioni che ledono irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra il dipendente ed il datore di lavoro e rendono impossibile la prosecuzione del rapporto.

Per il principio di proporzionalità tra i fatti addebitati e le sanzioni irrogabili, il licenziamento del dipendente per multa con auto aziendale

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può ritenersi ammesso solo quando la violazione consiste in un’infrazione particolarmente grave e pericolosa. Il presupposto essenziale del licenziamento per giusta causa è, infatti, la gravità del comportamento addebitato al lavoratore.

Nel caso emblematico al quale abbiamo accennato all’inizio, il lavoratore si era immesso contromano su un viadotto, con il serio rischio di provocare un incidente. Inoltre, quando era stato fermato dalla polizia che lo aveva colto in flagranza di trasgressione, aveva reagito in malo modo contro gli agenti operanti, prima – si legge in sentenza [1] – «cercando di convincerli a non elevare la contravvenzione» e poi tentando di «intimidirli, adducendo inesistenti ragioni di servizio che avrebbero giustificato la sua violazione e così utilizzando il nome della società datrice a fini propri utilitaristici».

Il Collegio ha ravvisato in tali fatti l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, anche ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (nella fattispecie si trattava di quello dei dipendenti del settore terziario): una norma di legge [4] impone al giudice di tenerne conto nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento.

Per altri casi leggi anche “Licenziamento per giusta causa: ultime sentenze“.

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