Assegno divorzile: come si calcola?

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Autore: Paolo Remer

27 settembre 2022

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quali sono i criteri per arrivare alla cifra del mantenimento spettante all’ex coniuge meno abbiente; cosa incide di più nella quantificazione.

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Molti coniugi che si stanno lasciando e vogliono sapere a quali conseguenze patrimoniali vanno incontro si domandano: come si calcola l’assegno divorzile? A questa domanda non c’è una risposta certa, ma ciò non vuol dire che il sistema di determinazione della cifra dell’assegno sia casuale. Al contrario, la legge stabilisce dei criteri di massima, che è compito del giudice interpretare caso per caso.

Quello che vogliamo dirti subito è che non esiste un sistema di calcolo automatizzato in cui inserire vari parametri, come ad esempio quello utilizzato per la determinazione dell’Isee, anche perché i rispettivi redditi e patrimoni dei coniugi che si accingono a divorziare devono essere comparati l’uno rispetto all’altro, per valutare le eventuali differenze o le vere e proprie sproporzioni. Inoltre, nella prospettiva che stiamo esaminando, entrano in gioco parecchi altri fattori, come la durata del matrimonio, l’età, l’attività lavorativa svolta (o le condizioni di disoccupazione) e l’apporto fornito dall’ex coniuge alla vita familiare.

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Talvolta, come abbiamo scritto di recente, anche l’assegnazione della casa incide sul mantenimento, perché ha un indubbio valore economico; e questo provvedimento – che viene adottato dopo la separazione in favore del genitore che continua ad abitare nell’ormai ex casa familiare insieme ai figli minori che rimangono a vivere lì – complica ancora di più le cose per le coppie divorziate con bambini e ragazzi.

La Corte di Cassazione [1] afferma sempre più spesso che l’assegno divorzile ha una «natura composita» (solidaristica, contributiva, assistenziale, perequativa, ecc.), quindi non è una misura connotata da una finalità univoca. Cerchiamo di concretizzare questo principio giurisprudenziale e vediamo quanto contano le varie situazioni degli ex coniugi ai fini della determinazione della cifra da riconoscere, a titolo di

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assegno divorzile, a quello meno abbiente dei due.

Assegno divorzile: quando spetta?

Con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio e, dunque, viene meno il dovere di assistenza materiale fra i coniugi, che invece perdurava ancora durante la fase della separazione, tant’è che all’ex doveva essere riconosciuto un mantenimento idoneo a garantire il pregresso tenore di vita. Dal momento di pronuncia della sentenza di divorzio, tutto cambia: il criterio del tenore di vita goduto durante gli anni precedenti cade, e l’assegno divorzile soggiace a presupposti ben diversi a quello dell’assegno di mantenimento riconosciuto a seguito della separazione.

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L’assegno divorzile non spetta al coniuge al quale è stata addebitata la responsabilità della fine dell’unione, per la violazione di uno dei doveri matrimoniali: fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale. Se, invece, l’ex coniuge non ha ricevuto la pronuncia di addebito della separazione, ha diritto a percepire l’assegno divorzile in tutti i casi in cui non è in grado di mantenersi da solo, e se questa situazione non si è verificata per propria colpa.

Assegno divorzile: a quanto ammonta?

Se i coniugi non si accordano, in sede di divorzio consensuale, sulla determinazione della cifra spettante (che può essere anche corrisposta “una tantum“, cioè in unica soluzione, anziché versata periodicamente) la richiesta dell’assegno divorzile deve essere espressamente formulata nella domanda di

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divorzio giudiziale e, in caso di accoglimento da parte del giudice, la somma spetterà a partire dalla data della domanda (e non da quella della sentenza, che può essere posteriore di mesi o di anni).

Il giudice, per decidere la spettanza dell’assegno divorzile, deve accertare che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri per mantenersi, o che non possa procurarseli per ragioni oggettive. La legge sul divorzio [2] non si limita a prevedere soltanto questo criterio generale e di massima, che da solo sarebbe insufficiente, ma si preoccupa anche di indicare alcuni parametri, che è compito del giudice interpretare e riconoscere nella situazione concreta. Vediamoli.

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Assegno divorzile: cosa incide sulla cifra spettante?

I fattori da considerare per determinare la misura dell’assegno divorzile da riconoscere all’ex coniuge privo di mezzi di sussistenza adeguati sono, essenzialmente, i seguenti:

Inoltre, come abbiamo detto prima, in concreto possono incidere parecchio l’

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età, le condizioni di salute e il livello di istruzione del beneficiario: se è anziano (la giurisprudenza prevalente considera tale, ai fini dell’assegno divorzile chi ha raggiunto la soglia dei 45 o 50 anni), o ha malattie invalidanti, o è privo di titoli di studio o professionali qualificanti e vive in una zona economicamente depressa, si troverà fatalmente in quella situazione di oggettività incolpevole che gli preclude ogni valida possibilità di mantenimento autonomo.

Assegno divorzile: quanto conta l’apporto alla vita familiare?

Da quanto abbiamo detto finora avrai compreso che il calcolo dell’assegno divorzile viene effettuato, innanzitutto, in base alle condizioni economiche dei due ex coniugi: quello più debole, per vedersi riconosciuto il mantenimento, deve essere privo di mezzi per provvedere autonomamente al suo sostentamento, o incapace di procurarseli per vari fattori, come l’età avanzata o l’assenza di una qualificazione necessaria per trovare un’occupazione lavorativa adeguatamente remunerata (ecco perché, invece, l’ex coniuge che ha una vecchia laurea nel cassetto, abilitante all’esercizio di una professione, normalmente si vedrà negato l’assegno).

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In questo ambito vengono in rilievo anche tutte le decisioni pregresse compiute dalla coppia durante gli anni di vita matrimoniale: spesso, succede che uno dei due coniugi – in genere, la moglie – poco tempo dopo le nozze, lascia il lavoro (o rinuncia a trovarne uno) per dedicarsi alla famiglia, alla cura della casa e alla crescita dei figli. Questo importante e duraturo apporto fornito all’andamento familiare ha un indubitabile riflesso economico, perché anche il lavoro domestico vale; inoltre, ciò può aver favorito lo sviluppo della carriera, e dunque l’arricchimento, dell’altro coniuge che, essendo libero da impegni familiari, può dedicarsi meglio alla propria attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

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Assegno divorzile: come si combinano le varie funzioni?

È evidente che, in questa prospettiva, conta molto anche la durata del matrimonio: quanto più è breve, tanto minore sarà stato, tendenzialmente, l’apporto di un coniuge al miglioramento del reddito e del patrimonio dell’altro. Così i diversi fattori che abbiamo esposto si collegano fra loro per arrivare, a cura del giudice e tenuto conto degli elementi forniti dalle parti nel corso della causa, alla determinazione della cifra dell’assegno divorzile.

L’ultima sentenza della Corte di Cassazione sull’argomento [1], specificando quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2018 sulla triplice funzione («assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa») dell’assegno di divorzio, ha sottolineato che ai fini del suo riconoscimento, il giudice deve tener conto di tutti i

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parametri che abbiamo esposto, e, in particolare, deve considerare sia «l’impossibilità per l’ex coniuge richiedente di procurarsi mezzi economici adeguati a condurre una vita libera e dignitosa», sia il contributo apportato nel corso degli anni di matrimonio «alla costruzione del patrimonio familiare e dell’altro coniuge, valutando in particolare l’incapacità di procurarsi detti mezzi in relazione alle scelte compiute in vista della realizzazione della vita familiare, che abbiano comportato la perdita di opportunità formative o il sacrificio di aspirazioni professionali».

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