Le agevolazioni fiscali per i risparmiatori

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Autore: Paolo Remer

12 maggio 2023

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quale regime scegliere per pagare meno tasse e compensare le plusvalenze con le minusvalenze degli investimenti; come delegare gli adempimenti fiscali agli intermediari.

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Il risparmio è una grande virtù, ma non è visto di buon occhio dal Fisco italiano: i “possidenti” di patrimoni, piccoli e grandi, sono tendenzialmente sospettati di aver compiuto un’evasione fiscale a monte, per realizzare quei proventi accumulati e non spesi. Così gli investimenti in titoli ed imprese produttive vengono scoraggiati, e molti lasciano la liquidità giacente sul conto corrente, rinunciando ad opportunità più proficue. Per contrastare questo fenomeno, negli ultimi anni sono state introdotte alcune

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agevolazioni fiscali per i risparmiatori: vediamo quali sono e che vantaggi offrono.

Come sono tassati i risparmi?

I risparmi non sono tassati direttamente, ma vengono tassati i frutti ottenuti dalle somme investite, cioè le plusvalenze realizzate: questi proventi sono considerati redditi di capitale, oppure rientrano tra i redditi diversi, dunque rientrano in tutti i casi nell’imponibile Irpef, e vengono sottoposti ad un prelievo fiscale con una ritenuta ad

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aliquota fissa del 26%, che scende al 12,50% per i titoli di Stato (non solo quelli italiani, ma anche quelli dei Paesi appartenenti all’Unione Europea e degli altri Stati compresi nella “white list“), le obbligazioni emesse da organismi sovranazionali, come la Bce (Banca Centrale Europea) ed i buoni postali.

Ad esempio, chi due anni fa aveva acquistato delle azioni quotate in Borsa per un valore di 1.000 euro, ed oggi le rivende a 1.200 euro, verrà tassato con una trattenuta del 26% sull’incremento di valore, quindi dovrà pagare 52 euro (il 26% sulla plusvalenza di 200 euro), più il 26% sugli eventuali dividendi maturati annualmente; mentre chi aveva comprato un Btp Italia

a 1.000 euro pagherà il 12,50% su ogni cedola di interessi semestrali, e sempre il 12,50% sull’eventuale guadagno di capitale maturato alla scadenza del titolo, o ottenuto dalla sua vendita anticipata.

Come compensare le minusvalenze

Negli esempi che abbiamo fatto, i risultati sono stati positivi, ma potrebbe accadere che siano negativi, cioè che il risparmiatore registri una perdita in conto capitale. In tali casi è possibile compensare le minusvalenze: possono essere algebricamente detratte, ponendo il segno meno davanti al loro importo, nei 4 anni successivi, in modo da neutralizzare – in tutto o in parte – la tassazione delle future plusvalenze.

La compensazione

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opera anche in corso d’anno, perché agisce sui risultati dei singoli investimenti che compongono il portafoglio: ad esempio, se ho acquistato azioni Apple ed ho ottenuto una plusvalenza, ma nello stesso periodo ho comprato azioni Tesla registrando una perdita, la tassazione finale si applicherà sulla differenza. La compensazione algebrica tra plusvalenze e minusvalenze viene effettuata alla fine di ogni anno, quindi quello che conta ai fini della tassazione è il risultato netto degli investimenti compiuti nel periodo d’imposta considerato.

Tuttavia la compensazione agisce solo per categorie omogenee, cioè, rispettivamente, nell’ambito dei redditi di capitale (come quelli derivanti dai fondi comuni di investimento, dalle cedole di obbligazioni o titoli di Stato e dai dividendi azionari) e dei

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redditi diversi (i proventi ottenuti con la compravendita di azioni, obbligazioni, valute e strumenti derivati); quindi non si può compensare una perdita di un investimento azionario con gli interessi maturati sui titoli di Stato, e neppure recuperare le minusvalenze derivanti da un fondo comune di investimento sottraendole ai guadagni ottenuti con la vendita di titoli azionari in Borsa.

La riforma fiscale della tassazione delle rendite finanziarie, attualmente in fase di elaborazione, dovrebbe prossimamente superare questa distinzione iniqua e penalizzante per i risparmiatori, prevedendo un’imposizione fiscale più omogenea sui vari tipi di capital gain e con aliquote inferiori a quelle attuali.

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Risparmio amministrato o gestito: quale regime scegliere?

È importante sapere che se il risparmiatore affida il proprio denaro ad un intermediario finanziario autorizzato, come una banca o una società di gestione del risparmio (Sgr), questo soggetto agisce in qualità di sostituto d’imposta, che si occupa di effettuare le trattenute di cui abbiamo parlato e di versarle all’Erario: il risparmiatore, quindi, ha già assolto i suoi obblighi fiscali.

Tuttavia, mentre nel regime di risparmio gestito il soggetto prescelto si occupa direttamente degli investimenti del risparmiatore, in base ai criteri predefiniti nel contratto (ad esempio, con l’acquisto di fondi comuni di investimento, o attraverso una gestione patrimoniale, per i clienti più facoltosi), nel regime del

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risparmio amministrato il denaro viene affidato in base ad un contratto di custodia ed amministrazione, ma la gestione dell’impiego delle somme non viene delegata all’intermediario, e quindi rimane al risparmiatore, che può decidere autonomamente come operare e dunque quali titoli acquistare, quanto tenerli in portafoglio e quando rivenderli. L’esempio più frequente di questo sistema è il trading online.

Anche nel regime di risparmio amministrato l’intermediario il compito di eseguire gli adempimenti fiscali: in tal caso il sostituto d’imposta calcolerà le plusvalenze o le minusvalenze, effettuerà le trattenute dovute e le verserà all’Erario. La scelta tra i due regimi

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, quindi, non ha un impatto diretto dal punto di vista fiscale, e la convenienza dipende dalle esigenze e preferenze del risparmiatore; in genere, quelli più evoluti e consapevoli vorranno scegliere da sé in cosa investire, e dunque opteranno per il risparmio amministrato, che gli consente di avere in mano in ogni momento la gestione, mentre chi è meno preparato dal punto di vista finanziario, o semplicemente ha poco tempo per curare i propri investimenti, sceglierà una forma di risparmio gestito.

Esiste anche una terza opzione, il regime dichiarativo, nel quale il risparmiatore non ha un sostituto d’imposta e dunque deve provvedere da sé a tutti gli adempimenti fiscali, calcolando le plusvalenze e minusvalenze e riportandole nella dichiarazione annuale dei redditi.

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Le forme di risparmio alternativo

Previdenza complementare

Una buona forma di risparmio alternativo è la cosiddetta previdenza complementare, ossia la possibilità di versare periodicamente i propri risparmi in un fondo pensione – individuale o aziendale, in base alle convenzioni stipulate dal datore di lavoro – destinato a costruire una pensione integrativa. I versamenti sono interamente deducibili dai redditi imponibili Irpef fino ad un importo massimo di 5.164,57 euro all’anno, e per i lavoratori assunti a partire dal 2007 la soglia dell’importo deducibile sale 7.746,86 euro.

Piani individuali di risparmio (Pir)

I Piani individuali di risparmio – in breve, Pir – sono strumenti finanziari a lungo termine che offrono la completa

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esenzione d’imposta se l’investimento è mantenuto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni: sono esentasse sia i guadagni in conto capitale, sia gli interessi maturati ed i dividendi attribuiti.

I Pir fiscalmente agevolati richiedono che almeno il 70% del portafoglio sia investito in azioni e obbligazioni emesse da società italiane; possono consistere in quote di fondi comuni o gestioni patrimoniali, o in singoli titoli (ma con un limite massimo del 10% ciascuno), e sono gli intermediari del risparmio gestito a garantire il rispetto di tali condizioni. Sarebbe possibile anche costruire un Pir “fai da te”, conoscendo bene le regole di composizione.

Lo svantaggio

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di questo strumento è la sua scarsa liquidità, considerato che contiene anche quote di azioni o obbligazioni di imprese di piccole dimensioni e non quotate sui mercati (del resto, i Pir sono stati introdotti allo scopo di incoraggiare le imprese a collocare i propri titoli presso i risparmiatori). Quindi i Pir sono sconsigliati a chi non ha a disposizione un orizzonte temporale lungo, a chi ha una bassa propensione al rischio ed a chi teme di dover liquidare l’investimento prima del previsto, o comunque prima dei 5 anni minimi, con la possibilità di registrare una perdita in conto capitale e senza ottenere nessun beneficio fiscale.

Startup innovative

Chi investe nel capitale di rischio di società

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startup innovative può beneficiare di una detrazione Irpef del 30% delle somme investite, direttamente dal risparmiatore o per il tramite di un Oicr (Organismo di investimento collettivo del risparmio). L’investimento massimo detraibile è pari ad un milione di euro per ciascun risparmiatore e per tutti gli investimenti effettuati in startup, quindi il risparmio fiscale può arrivare a 300mila euro all’anno.

Nel 2020 il Decreto “Rilancio” ha introdotto una speciale detrazione Irpef pari al 50% (alternativa a quella del 30% che abbiamo esaminato, e dunque non cumulabile con essa) per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più startup innovative

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che operano in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 (l’elenco è consultabile sul sito del Mise – Ministero dello Sviluppo Economico) e a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno 3 anni. Il limite massimo è di 100mila euro, quindi il risparmio Irpef può arrivare a 50mila euro annui.

Assicurazioni sulla vita

Infine, i premi versati per le polizze assicurative sulla vita e sugli infortuni, che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente pari ad almeno il 5%, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%, con un limite di importo pari a:

Queste detrazioni spettano per intero ai contribuenti con redditi complessivi fino a 120mila euro annui; oltre questo limite, la detrazione diminuisce progressivamente, fino ad azzerarsi per chi ha redditi pari a 240mila euro o superiori.

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