Indennizzo INAIL e risarcimento del danno ulteriore
Le condizioni per ottenere un ulteriore risarcimento, per danno differenziale, dopo aver ottenuto la liquidazione INAIL per infortunio o malattia professionale.
Molti lavoratori, dopo aver ricevuto l’indennizzo INAIL per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, si chiedono se abbiano diritto a un ulteriore risarcimento. La risposta è: sì: l’indennizzo INAIL non preclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ulteriore – che tecnicamente viene chiamato danno differenziale – ma solo in presenza di specifiche condizioni, che descriveremo in questo articolo.
Indice
Indennizzo e risarcimento: differenze
Premettiamo che
Inoltre è importante distinguere bene, ai fini della nostra trattazione:
- l’indennizzo INAIL, che è una prestazione automatica dell’assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti;
- il risarcimento del danno differenziale, che si ottiene mediante un’azione di responsabilità civile, e serve a coprire tutto ciò che rimane fuori da quanto è stato liquidato in via indennitaria.
Cosa copre l’indennizzo INAIL e cosa resta fuori
L’indennizzo INAIL copre, ristorando il lavoratore a livello monetario queste componenti di danni e di costi, conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale:
- il danno biologico cioè la lesione dell’integrità psicofisica, con un calcolo basato su percentuali e tabelle;
- l’incapacità temporanea o permanente di svolgere ulteriore attività lavorativa dopo l’infortunio o la malattia invalidante;
- alcune spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e protesiche.
Restano esclusi o non integralmente coperti dall’indennizzo INAIL:
- il danno morale (sofferenza soggettiva);
- il danno esistenziale (peggioramento della qualità della vita);
- il danno patrimoniale ulteriore (perdite di reddito o di opportunità di conseguirlo, costi futuri da sostenere per la riabilitazione, ecc.).
Il danno differenziale: definizione e presupposti
Per “danno differenziale” si intende la parte di danno che, pur essendo risarcibile secondo i principi civilistici (l’art. 2043 del Codice civile sancisce che: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»), non è stata indennizzata dall’INAIL, in quanto non rientrante nelle voci che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.
L’ammontare del danno differenziale può essere rilevante specialmente per gli infortuni molto gravi e per le malattie professionali che lasciano serie conseguenze, e in particolare può comprendere sia:
- i danni patrimoniali (es. perdita di capacità lavorativa specifica che compromette la possibilità di ottenere un reddito proprio, costi di assistenza sanitaria, terapeutica e riabilitativa);
- i danni non patrimoniali come il danno morale ed esistenziale: sono tipologie che, non potendo essere determinate in un preciso ammontare (come si fa a stabilire esattamente qual è il prezzo del dolore, della sofferenza interiore e dei pregiudizi alla vita di relazione?), vengono solitamente liquidate in via equitativa, come stabilisce l’art. 1226 del Codice civile.
Quando spetta il risarcimento del danno differenziale?
Il lavoratore può chiedere questo risarcimento del danno differenziale soltanto se dimostra la responsabilità del datore di lavoro o di un terzo. Si tratta, infatti, come abbiamo detto in premessa, di una responsabilità derivante da un fatto illecito (che a seconda dei casi può essere stato compiuto oppure omesso, come quando mancano le cautele e i presidi anti-infortunistici nei luoghi di lavoro).
La responsabilità risarcitoria del datore di lavoro (pubblico o privato) si fonda, di norma, sull’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute del lavoratore, e sulle disposizioni di settore applicabili, a partire dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni), che contiene specifiche prescrizioni da rispettare nei vari ambiti lavorativi.
Responsabilità del datore di lavoro e condotta colposa
La responsabilità civile non richiede necessariamente il dolo o la colpa grave: è sufficiente che il datore non abbia adottato le misure idonee a tutelare il lavoratore, anche per una sua negligenza lieve ma che comunque contravviene alla sua posizione di garanzia ed ai suoi obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti.
La giurisprudenza ritiene che il datore è responsabile anche in caso di violazioni minime, se risulta che queste hanno contribuito all’evento lesivo della salute del dipendente che si è infortunato o ammalato. In tali situazioni, il lavoratore può ottenere il danno differenziale anche per le voci non patrimoniali (morale, esistenziale), purché dimostri la colpa del datore.
La giurisprudenza sul calcolo del danno differenziale
In particolare, una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 12566 del 2018, ha affermato che:
il danno differenziale non si calcola come semplice differenza aritmetica tra quanto riconosciuto dall’INAIL e quanto nel giudizio civile viene accertato come globalmente spettante al danneggiato, ma voce per voce, quindi scindendo le singole componenti di danno ed esaminandole una per una;
il giudice scomputa dall’ammontare della somma da liquidare a titolo di danno differenziale solo le voci già indennizzate dall’INAIL (il caso più frequente è quello del danno biologico), lasciando risarcibili le altre che non risultavano coperte (quindi il danno morale, esistenziale, e patrimoniale ulteriore).
Compatibilità tra indennizzo INAIL e risarcimento civile
Il risarcimento del danno differenziale, quindi, è compatibile con l’indennizzo INAIL, ma non si somma indiscriminatamente.
Il giudice deve detrarre solo le somme già erogate per le
Le altre componenti (danno morale, esistenziale, ecc.) sono risarcibili per intero.
Il caso del terzo responsabile del danno
Se l’infortunio è stato causato da un soggetto diverso dal datore di lavoro (es. un appaltatore, un fornitore, un collega), il lavoratore può agire direttamente in sede civile contro questo terzo per ottenere il risarcimento da lui.
In tal caso le regole sono diverse, perché, essendo il datore di lavoro estraneo all’evento dannoso:
- non è necessario scomputare l’indennizzo INAIL dal risarcimento;
- l’INAIL può esercitare il diritto di surroga (cioè recuperare quanto ha pagato, rivalendosi sul responsabile).
Come si ottiene il risarcimento del danno differenziale
La procedura risarcitoria del danno differenziale segue questi passaggi essenziali:
- Valutazione della responsabilità e del danno: occorre accertare, in particolare, la violazione commessa dal datore di lavoro (o da un terzo) e il nesso causale con i danni riportati dal soggetto leso;
- Documentazione medica e tecnica a supporto: servono certificati medici e, soprattutto, una perizia medico-legale che accerti in modo obiettivo l’entità dei danni;
- Accertamento medico-legale con criteri civilistici (non con la metodologia seguita dall’INAIL in fase di indennizzo usando le tabelle proprie);
- Tentativo di composizione stragiudiziale con il datore o l’assicurazione (bisogna, cioè, esperire la mediazione civile obbligatoria prima di avviare la causa risarcitoria presso il giudice civile competente).
Danno differenziale: prescrizione
Attenzione alla
Conclusioni e approfondimenti
Abbiamo visto che ricevere l’indennizzo INAIL non esclude la possibilità di ottenere un risarcimento ulteriore. Perciò il lavoratore che, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ha subito un danno effettivo maggiore, e che può dimostrare una colpa del datore di lavoro o di un terzo, ha diritto a chiedere in via giudiziale il danno differenziale.
Per saperne di più leggi anche:
- Danno differenziale: cos’è?;
- Responsabilità del datore di lavoro: ultime sentenze;
- Risarcimento danno biologico lavoratore: ultime sentenze;
- Risarcimento danno malattia professionale: ultime sentenze.