Indennizzo INAIL e risarcimento del danno ulteriore

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Le condizioni per ottenere un ulteriore risarcimento, per danno differenziale, dopo aver ottenuto la liquidazione INAIL per infortunio o malattia professionale.

Annuncio pubblicitario

Molti lavoratori, dopo aver ricevuto l’indennizzo INAIL per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale, si chiedono se abbiano diritto a un ulteriore risarcimento. La risposta è: sì: l’indennizzo INAIL non preclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno ulteriore – che tecnicamente viene chiamato danno differenziale – ma solo in presenza di specifiche condizioni, che descriveremo in questo articolo.

Indennizzo e risarcimento: differenze

Premettiamo che

Annuncio pubblicitario
indennizzo e risarcimento non sono la stessa cosa, ma hanno presupposti e ragioni diverse: entrambi solitamente consistono nella liquidazione di una somma di denaro, ma l’indennizzo viene riconosciuto a fronte di un atto lecito, mentre il risarcimento è previsto per i danni che derivano da un fatto illecito. Se non ti è chiara questa differenza, prima di proseguire leggi il nostro articolo “Che differenza c’è tra indennizzo e risarcimento?“.

Inoltre è importante distinguere bene, ai fini della nostra trattazione:

Cosa copre l’indennizzo INAIL e cosa resta fuori

L’indennizzo INAIL copre, ristorando il lavoratore a livello monetario queste componenti di danni e di costi, conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale:

Annuncio pubblicitario

Restano esclusi o non integralmente coperti dall’indennizzo INAIL:

Il danno differenziale: definizione e presupposti

Per “danno differenziale” si intende la parte di danno che, pur essendo risarcibile secondo i principi civilistici (l’art. 2043 del Codice civile sancisce che: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno»), non è stata indennizzata dall’INAIL, in quanto non rientrante nelle voci che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.

Annuncio pubblicitario

L’ammontare del danno differenziale può essere rilevante specialmente per gli infortuni molto gravi e per le malattie professionali che lasciano serie conseguenze, e in particolare può comprendere sia:

Quando spetta il risarcimento del danno differenziale?

Il lavoratore può chiedere questo risarcimento del danno differenziale soltanto se dimostra la responsabilità del datore di lavoro o di un terzo. Si tratta, infatti, come abbiamo detto in premessa, di una responsabilità derivante da un fatto illecito (che a seconda dei casi può essere stato compiuto oppure omesso, come quando mancano le cautele e i presidi anti-infortunistici nei luoghi di lavoro).

Annuncio pubblicitario

La responsabilità risarcitoria del datore di lavoro (pubblico o privato) si fonda, di norma, sull’articolo 2087 del Codice civile, che impone al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute del lavoratore, e sulle disposizioni di settore applicabili, a partire dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni), che contiene specifiche prescrizioni da rispettare nei vari ambiti lavorativi.

Responsabilità del datore di lavoro e condotta colposa

La responsabilità civile non richiede necessariamente il dolo o la colpa grave: è sufficiente che il datore non abbia adottato le misure idonee a tutelare il lavoratore, anche per una sua negligenza lieve ma che comunque contravviene alla sua posizione di garanzia ed ai suoi obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti.

La giurisprudenza ritiene che il datore è responsabile anche in caso di violazioni minime, se risulta che queste hanno contribuito all’evento lesivo della salute del dipendente che si è infortunato o ammalato. In tali situazioni, il lavoratore può ottenere il danno differenziale anche per le voci non patrimoniali (morale, esistenziale), purché dimostri la colpa del datore.

Annuncio pubblicitario

La giurisprudenza sul calcolo del danno differenziale

In particolare, una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la n. 12566 del 2018, ha affermato che:

il danno differenziale non si calcola come semplice differenza aritmetica tra quanto riconosciuto dall’INAIL e quanto nel giudizio civile viene accertato come globalmente spettante al danneggiato, ma voce per voce, quindi scindendo le singole componenti di danno ed esaminandole una per una;

il giudice scomputa dall’ammontare della somma da liquidare a titolo di danno differenziale solo le voci già indennizzate dall’INAIL (il caso più frequente è quello del danno biologico), lasciando risarcibili le altre che non risultavano coperte (quindi il danno morale, esistenziale, e patrimoniale ulteriore).

Compatibilità tra indennizzo INAIL e risarcimento civile

Il risarcimento del danno differenziale, quindi, è compatibile con l’indennizzo INAIL, ma non si somma indiscriminatamente.

Il giudice deve detrarre solo le somme già erogate per le

Annuncio pubblicitario
medesime voci di danno.

Le altre componenti (danno morale, esistenziale, ecc.) sono risarcibili per intero.

Il caso del terzo responsabile del danno

Se l’infortunio è stato causato da un soggetto diverso dal datore di lavoro (es. un appaltatore, un fornitore, un collega), il lavoratore può agire direttamente in sede civile contro questo terzo per ottenere il risarcimento da lui.

In tal caso le regole sono diverse, perché, essendo il datore di lavoro estraneo all’evento dannoso:

Come si ottiene il risarcimento del danno differenziale

La procedura risarcitoria del danno differenziale segue questi passaggi essenziali:

  1. Valutazione della responsabilità e del danno: occorre accertare, in particolare, la violazione commessa dal datore di lavoro (o da un terzo) e il nesso causale con i danni riportati dal soggetto leso;
  2. Documentazione medica e tecnica a supporto: servono certificati medici e, soprattutto, una perizia medico-legale che accerti in modo obiettivo l’entità dei danni;
  3. Accertamento medico-legale con criteri civilistici (non con la metodologia seguita dall’INAIL in fase di indennizzo usando le tabelle proprie);
  4. Tentativo di composizione stragiudiziale con il datore o l’assicurazione (bisogna, cioè, esperire la mediazione civile obbligatoria prima di avviare la causa risarcitoria presso il giudice civile competente).

Danno differenziale: prescrizione

Attenzione alla

Annuncio pubblicitario
prescrizione del danno differenziale: il termine utile per esercitare l’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro (ai sensi dell’art. 1218 Cod. civ.) è di 10 anni dal fatto (per le malattie, dal momento in cui il lavoratore ha avuto piena contezza della loro insorgenza) o dalla stabilizzazione dell’inabilità, con postumi permanenti, mentre la prescrizione dell’azione rivolta contro i terzi, essendo riferita ad un illecito extracontrattuale, è di soli 5 anni (Cass. sent. n. 13505/2024, n. 13806/2023, n. 34377 e n. 31919/2022)

Conclusioni e approfondimenti

Abbiamo visto che ricevere l’indennizzo INAIL non esclude la possibilità di ottenere un risarcimento ulteriore. Perciò il lavoratore che, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ha subito un danno effettivo maggiore, e che può dimostrare una colpa del datore di lavoro o di un terzo, ha diritto a chiedere in via giudiziale il danno differenziale.

Per saperne di più leggi anche:

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui