Cartelle di pagamento, la procedura di ricorso avverso

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Autore: Paolo Remer

08 maggio 2019

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Come si impugnano le cartelle di pagamento: modalità, termini, costi e adempimenti della procedura da seguire per fare ricorso ed ottenerne l’annullamento.

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Hai ricevuto una cartella di pagamento da Agenzia Entrate Riscossione o da un esattore locale delle imposte comunali, come l’IMU o la Tarsu; però pensi che il pagamento non sia dovuto o che la cartella sia invalida ed hai intenzione di contestarla. I motivi che ti inducono a presentare ricorso in Commissione tributaria possono essere i più diversi: la notifica della cartella può essere nulla ed in realtà non l’hai mai ricevuta; il tributo potrebbe essere prescritto oppure tu ritieni, per le ragioni più varie, di non essere tenuto a pagare quell’importo (non sei tu il soggetto obbligato, l’imposta è stata calcolata male, la tassa nel tuo caso non è applicabile, ecc.).

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In presenza di cartelle di pagamento, la procedura di ricorso è unica e non cambia in relazione ai vizi dedotti, ma rimane la stessa per tutte le diverse imposte o tasse. In altre parole, qualunque sia il motivo per cui intendi ricorrere e qualsiasi sia il tributo che ti hanno richiesto in pagamento, devi sempre seguire gli stessi step, adempimenti e passaggi, così come se percorri un’autostrada a bordo di un’autovettura, di una moto o di un camion dovrai rispettare le medesime regole di circolazione a prescindere dal veicolo che stai utilizzando.

Vediamo quindi quali sono i passaggi previsti dalla procedura di ricorso avverso le cartelle di pagamento ed i relativi tempi, oneri ed adempimenti posti a carico del contribuente per avviare nel modo corretto l’impugnazione, in modo da ottenere, una volta completato l’iter del giudizio in Commissione tributaria (o in taluni casi davanti al Giudice di pace e al tribunale) l’auspicata sentenza favorevole di annullamento della cartella, magari riuscendo ad avere la sospensione della cartella già all’inizio del processo.

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Ricorso: quali termini per proporlo?

Il ricorso deve essere proposto, per le imposte e tasse di qualsiasi genere e per tutti i tributi comunque denominati, in Commissione tributaria entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

E’ un termine previsto a pena di inammissibilità: questo significa che un ricorso proposto oltre i termini sarà “scartato” dalla Commissione tributaria, che non potrà esaminarlo nel merito dei motivi, anche se fossero ben fondati, per il solo fatto che esso è stato proposto tardivamente

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[1].

Opera la sospensione feriale dei termini che copre il periodo dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno: se ti arriva una cartella il 25 luglio, potrai impugnarla entro il 24 ottobre (anziché entro i 60 giorni che scadrebbero il 23 settembre) perchè per tutto il mese di agosto il conteggio dei termini sarà sospeso.

I termini scendono a 40 giorni per i ricorsi che riguardano i contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail (limitati a 20 giorni per le sole eccezioni formali [2]) e sono ancora più bassi – 30 giorni – se il ricorso viene proposto davanti al Giudice di pace, che è competente sulle multe stradali e per le sanzioni amministrative. Anche in questi casi il ricorso presentato tardivamente comporta l’inammissibilità.

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Se la cartella è “mista”, cioè contiene non solo tributi, ma anche contributi previdenziali e multe (come spesso accade), dovrai quindi proporre tre distinti ricorsi, nel rispetto dei termini che abbiamo indicato, altrimenti incorreresti nel difetto di giurisdizione se ti limitassi a proporlo solo alla Commissione tributaria per queste materie che competono al tribunale o al Giudice di pace: la Commissione non potrebbe deciderle.

Tieni presente che se non avevi mai ricevuto la notifica della cartella e ne vieni a conoscenza successivamente, ad esempio attraverso l’estratto di ruolo ottenuto agli sportelli dell’Agente della riscossione, potrai comunque agire anche se la cartella è antica e magari è già prescritta: in questo caso il

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termine di impugnazione sarà sempre di 60 giorni, ma decorrerà a partire da quel momento in cui ne hai avuto notizia con l’estratto di ruolo [3].

Se con la cartella vieni a conoscenza per la prima volta di un pregresso avviso di accertamento che non avevi sino a quel momento ricevuto (ad esempio un bollo auto richiesto in passato dalla Regione), potrai impugnarlo insieme alla cartella, facendo valere non solo i vizi propri della cartella stessa ma anche quelli di questo atto precedente su cui la cartella è basata e che non avevi potuto impugnare prima, non avendone avuto conoscenza.

In questo caso devi avere cura di citare in giudizio non solo l’Agente della riscossione che ha emesso la cartella ma anche l’

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Ente impositore, cioè il titolare del credito che viene richiesto e che è indicato nella cartella stessa; contro di lui potrai far valere tutti i motivi avverso la pretesa impositiva (ad esempio aver venduto la macchina un anno prima del bollo richiesto, che quindi non è dovuto), che altrimenti sarebbero preclusi se questo atto di accertamento, precedente alla cartella, ti fosse stato notificato e tu non lo avessi impugnato tempestivamente.

Di solito, la cartella di pagamento contiene una pretesa tributaria ormai “cristallizzata” ed è possibile farla annullare solo per i suoi vizi propri [4], ma non più per quelli di merito che riguardano le vicende del credito tributario

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e che erano contenute nell’avviso di accertamento, salvo appunto che nel caso in cui tu ne sia venuto a conoscenza solo successivamente.

Ricorso: da soli o con il difensore?

Il contribuente può difendersi da solo, senza l’assistenza di un difensore, solo se la cartella non supera il valore di 3.000 euro per i ricorsi proposti in Commissione Tributaria, oppure il valore di 1.100 euro per i ricorsi davanti al Giudice di pace.

In tutti gli altri casi, e quindi per i ricorsi che superano questi importi, ma anche per tutti i ricorsi in tribunale (sono quelli che riguardano i contributi di previdenza o di assistenza obbligatoria dovuti a Inps o Inail), c’è bisogno di farsi assistere da un

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difensore abilitato, che deve essere un avvocato o, davanti alla Commissione tributaria, anche un commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, perito commerciale o un altro professionista autorizzato all’assistenza tecnica in materia tributaria [5].

Anche nel giudizio tributario è ammesso il gratuito patrocinio in favore dei meno abbienti che non superano un determinato limite di reddito imponibile Irpef (attualmente pari a 11.493,82 euro).

Ricorso: quanto costa?

Il ricorso tributario è soggetto al pagamento del contributo unificato che va versato entro il momento in cui si deposita l’atto alla Commissione tributaria.

L’importo è variabile in relazione al valore della controversia

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; non coincide automaticamente con l’importo complessivo della cartella, perché va calcolato solo con riferimento all’ammontare dei tributi, escludendo quindi le sanzioni, gli interessi e le altre voci accessorie come i compensi ed aggi di riscossione. Se la cartella di pagamento riguarda solo le sanzioni, il valore della causa sarà rappresentato dalla somma di esse come richieste nella cartella.

Quindi, una cartella di pagamento che contiene, ad esempio, 1.600 euro di Irpef, 1.200 euro di Iva e 300 euro di imposta di registro oltre a 1.500 euro di sanzioni, 400 euro di interessi e 100 euro di oneri di riscossione avrà un valore, ai fini del contributo unificato, di 3.000 euro anziché di 5.100 e pagherà di meno perché rientrerà nello scaglione inferiore. Se la cartella non contenesse alcun tributo ma esclusivamente

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sanzioni, si dovrà sommare il loro importo, senza tener conto degli interessi e dei compensi di riscossione.

Ecco gli scaglioni di valore della controversia con l’importo da pagare per il contributo unificato:

Per le controversie di

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valore indeterminabile [6], cioè che non può essere stabilito a priori, il contributo unificato ammonta a 120 euro.

Ricorso: a chi inviarlo?

Il ricorso deve essere intestato al giudice destinatario (quindi, come abbiamo visto, la Commissione tributaria per tutte le imposte e tasse, il tribunale sezione lavoro per i contributi previdenziali ed il Giudice di pace per le multe o sanzioni amministrative), ma deve essere preventivamente notificato all’organo che ha emesso la cartella che si vuole impugnare.

L’indicazione dell’amministrazione contro la quale ricorrere è di norma contenuta nella stessa cartella: ad esempio, ed è il caso più frequente, l’Agenzia Entrate Riscossione

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(ex Equitalia) che in tutti i modelli di cartella indica in alto a destra il proprio ufficio emittente.

La notifica del ricorso a chi ha emanato l’atto impugnato è indispensabile: soltanto dopo che questo adempimento è stato effettuato si può procedere alla costituzione in giudizio, che avviene depositando il ricorso notificato alla segreteria della Commissione tributaria provinciale (o all’altro organo giurisdizionale adito, tribunale sezione lavoro per i contributi previdenziali e Giudice di Pace per multe o sanzioni amministrative). Un errore comune, specialmente in chi si difende da sé, è quello di depositare l’atto senza averlo prima notificato: esso sarebbe inammissibile e non potrebbe essere deciso perché la controparte non è stata citata in giudizio ed il processo non può svolgersi.

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Ricorso: quali elementi deve contenere?

Il ricorso, a pena di inammissibilità [7], deve contenere le seguenti indicazioni:

Leggi questo articolo:

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modello di ricorso contro la cartella di pagamento; vengono esposti i due motivi di ricorso più frequenti, nei quali si eccepisce la mancata notifica della cartella e la prescrizione. Ci sono poi molti altri casi di vizi propri della cartella che è possibile sollevare ed esporre come motivi di ricorso, come l’assenza di motivazione, la mancanza dell’esposizione dei criteri per il calcolo degli interessi, la presenza di una decadenza, l’assenza degli elementi necessari a individuare il tributo, ecc.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore (tranne che nei casi in cui si può stare in giudizio personalmente e che abbiamo indicato prima, nel qual caso sarà sottoscritto dallo stesso ricorrente) e riportare il suo indirizzo di posta elettronica certificata (casella Pec).

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Ricorso preceduto da reclamo-mediazione

Per tutte le controversie di valore inferiore a 50.000 euro è previsto un adempimento ulteriore: il cosiddetto reclamo-mediazione [8]. In sostanza, il ricorso deve contenere un’esplicita richiesta di annullamento della cartella o di rettifica dell’importo preteso (le richieste cioè coincidono con le conclusioni del ricorso) che viene formulata non al giudice bensì a chi ha emesso la cartella.

Questa richiesta è quindi rivolta all’Agente della Riscossione (eventualmente coinvolgendo anche l’Ente titolare del credito, se si decide di citarlo in giudizio insieme all’Agente) per tutti i motivi rappresentati nel ricorso stesso, che l’Amministrazione avrà modo di esaminare e valutare perché l’istanza è formulata in calce al ricorso che le verrà notificato.

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In questo modo, occorrerà attendere 90 giorni per iscrivere il ricorso in Commissione tributaria (o nella cancelleria del tribunale o del Giudice di pace) attendendo nel frattempo l’eventuale risposta: è possibile che l’Amministrazione, valutati i motivi del ricorso, decida di accogliere la richiesta e in tal modo le pretese del contribuente saranno soddisfatte e non sarà più necessario instaurare il ricorso stesso.

Leggi qui per sapere come fare l’istanza di reclamo-mediazione tributaria e vedere cosa succede quando l’Amministrazione aderisce oppure formula una controproposta di mediazione (ad esempio limitata all’abbattimento delle sole sanzioni richieste in cartella) e come si definisce l’

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accordo transattivo che evita la prosecuzione del giudizio rendendola ormai inutile.

Quando invece non si raggiunge l’accordo, o perché l’Amministrazione non risponde o perché il contribuente non accetta la controproposta fattagli, il processo prosegue ed in questo caso il termine dei 30 giorni per effettuare la costituzione in giudizio decorrerà dalla scadenza dei 90 giorni concessi per valutare il reclamo-mediazione.

Come sospendere subito la cartella

La cartella di pagamento che ti è arrivata ha efficacia esecutiva, cioè se non viene pagata entro i termini può comportare il pignoramento, il fermo amministrativo, l’iscrizione di ipoteca e tutte le misure che il Fisco ha per ottenere in via coattiva il recupero del proprio credito. Anche se proponi ricorso, questa efficacia non viene bloccata, a meno che tu non richieda – preferibilmente già nel ricorso stesso, quindi all’inizio del processo – la

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sospensione della cartella che hai impugnato.

La sospensione può essere richiesta anche in via amministrativa, al di fuori del processo, utilizzando l’apposito modello da inviare all’Agenzia delle Entrate e questo può essere fatto anche senza proporre ricorso avverso la cartella stessa; l’Amministrazione ha 220 giorni di tempo per provvedere, ma la decisione dipende esclusivamente da essa.

Se invece si richiede la sospensione giudiziale assieme al ricorso [9], sarà il giudice a dover decidere per prima cosa su questa richiesta, e si esprimerà positivamente se le ragioni del ricorso appaiono fondate ed il contribuente dimostra l’esistenza di un danno grave ed irreparabile

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che gli deriverebbe dall’esecuzione della cartella.

Ad esempio, una cartella di pagamento per una somma ingente richiesta ad un contribuente di modeste possibilità economiche lo metterebbe in serie difficoltà: se fosse costretto a pagarla, magari vendendo beni faticosamente acquistati nel corso degli anni, non potrebbe più risollevarsi. In tali casi, il giudice potrà sospendere la cartella fino alla sentenza di primo grado; nel frattempo e per tutto il corso del processo tributario il ricorrente potrà trarre un respiro di sollievo, rimanendo immune dalle pretese esecutive e confidando che la decisione finale sarà a suo favore e che la cartella verrà annullata. Se così non fosse, cioè se la sentenza gli desse torto, la cartella riacquisterebbe efficacia esecutiva, ma solo a partire da quel momento.

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