Quando si può impugnare un testamento?

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Autore: Mariano Acquaviva

25 maggio 2020

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Cause di annullabilità e di nullità del testamento: quali sono? Per quali motivi si può impugnare un testamento? Azione di riduzione: cos’è?

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La legge pensa a tutto, anche a come regolare il patrimonio di un individuo dopo la sua morte. Consapevole del fatto che le persone passano, ma le cose restano, l’ordinamento giuridico mette a disposizione di ciascuno di noi un importantissimo strumento per poter regolare il nostro patrimonio per il tempo in cui non ci saremo più. Sto parlando del testamento, atto di ultima volontà per eccellenza. Non sempre però gli eredi sono tenuti a rispettare le decisioni assunte dal defunto: esistono infatti circostanze che consentono di invalidare quest’atto.

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Quando si può impugnare un testamento?

Con questo articolo cercherò di spiegarti, in modo semplice ma efficace, in quali casi un erede può contestare un testamento e decidere di portarlo davanti al giudice affinché decida della sua validità. Come ti dirò, il tipo di impugnazione dipende anche dal modo in cui è stato fatto il testamento: infatti, una cosa è contestare un testamento scritto di proprio pugno su un comune pezzo di carta, altra cosa è contestare un testamento redatto dal notaio. E allora: quando si può impugnare un testamento? Prenditi dieci minuti di tempo per scoprirlo.

Testamento: quante tipologie?

Come detto in apertura, non si può spiegare

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come impugnare un testamento se prima non si illustrano le varie tipologie che la legge prevede.

Secondo il codice civile, esistono tre tipi di testamento:

Ognuna di queste forme di testamento può essere affetta da determinati vizi che consentono alle persone interessate di poterlo impugnare. Vediamo di cosa si tratta.

Testamento olografo: cos’è e come si scrive?

Il testamento olografo è, tra le diverse tipologie di testamento, la più semplice. Il testamento olografo è l’atto di ultima volontà essere scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore [1].

In buona sostanza, il testamento olografo deve essere

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integralmente autografo, nel senso che non può essere scritto con mezzi meccanici né da altri soggetti, nemmeno per conto del testatore e nemmeno se quest’ultimo è analfabeta. In questa evenienza, chi vuole fare testamento deve rivolgersi per forza ad un notaio.

Anche la guida della mano del testatore da parte di altra persona nel redigere il testamento olografo rende l’atto invalido, a nulla rilevando che quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà manifestata dal testatore [2].

Il testamento olografo può essere scritto su un qualsiasi foglio: è sufficiente anche un pezzo di carta non convenzionale perché si possa validamente redigerne uno, purché sia adatto a conservare il testo e a renderlo comprensibile.

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Se non ti è chiaro quanto appena detto, ti invito a leggere il mio articolo dal titolo Esempi di testamento olografo: sono sicuro che al termine della lettura avrai compreso perfettamente come funziona questa tipologia di testamento.

Testamento pubblico: cos’è e come funziona?

Al contrario del testamento olografo per il quale non è prevista praticamente alcuna formalità, il testamento pubblico deve essere redatto da un notaio in presenza di due testimoni non interessati all’atto (non possono essere due eredi, quindi) [3].

Questa tipologia di testamento garantisce, grazie all’intervento del notaio, il rispetto delle disposizioni legislative, evitando così che l’atto possa in futuro essere impugnato dagli eredi legittimari le cui quote di legittima risultino lese.

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Il testamento pubblico deve essere redatto rispettando una serie di formalità, in assenza delle quali è possibile impugnare il testamento:

Testamento segreto: in cosa consiste?

Il

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testamento segreto è preparato dal testatore e, successivamente, consegnato al notaio, il quale avrà come unico compito quello di custodirlo [4].

Il testamento segreto può essere scritto di proprio pugno dal testatore, oppure redatto attraverso altri mezzi (computer, macchina da scrivere, ecc.) o addirittura da terzi, in tutto o in parte.

Se il testamento è scritto per intero dal testatore, è sufficiente che al termine egli lo sottoscriva; altrimenti, la sottoscrizione del testatore deve essere posta, oltre che in calce, anche su ciascun foglio di cui si compone il testamento. Non è necessaria l’indicazione della data, che verrà apposta dal notaio all’atto del ricevimento.

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Dopo aver preparato la scheda testamentaria, il testatore deve sigillare il documento e, in presenza di due testimoni, deve consegnarlo al notaio.

A questo punto, il pubblico ufficiale provvede a redigere l’atto di ricevimento, direttamente sulla carta contenente le disposizioni testamentarie, sull’involucro che lo contiene oppure su involucro predisposto dal notaio stesso.

L’atto di ricevimento riporterà le indicazioni della consegna, riportando la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, la presenza dei testimoni e la data. Al termine, l’atto viene sottoscritto dal testatore, dal notaio e dai testimoni.

Testamento: quando si può impugnare?

Ogni testamento può essere impugnato se non rispetta le condizioni dettate per ciascun tipo: ad esempio, è evidente che può essere impugnato il testamento olografo che, per una parte di esso, sia scritto al computer, oppure il testamento privo di data.

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Inoltre, ogni tipo di testamento può essere impugnato se risulta viziata la volontà del testatore, oppure se risulti che lo stesso fosse incapace. Ma procediamo con ordine.

In linea di massima, le ragioni che giustificano l’impugnazione del testamento sono le seguenti:

Ognuno di questi vizi conduce a una forma di invalidità. Vediamo di cosa si tratta.

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L’annullabilità del testamento

Innanzitutto, un testamento può essere impugnato per farne valere l’annullabilità. L’annullabilità del testamento segue alla violazione delle norme dettate sul difetto di capacità, sui vizi della volontà e i vizi meno gravi di carattere formale.

Annullabilità per incapacità a fare testamento

Secondo il codice civile [5], non possono fare testamento:

Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: ciò significa che può proporre impugnazione non solo l’erede nominato, ma anche colui che è stato escluso dall’eredità e che, proponendo

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azione di annullabilità, rientrerebbe in gioco in base a un testamento anteriore.

L’azione per impugnare il testamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Annullabilità per vizi della volontà del testatore

Il testamento può essere impugnato al fine di dichiararne l’annullabilità anche in presenza dei vizi del volere del testatore: sto parlando dell’errore, della violenza e del dolo [6].

Oggetto dell’impugnazione può essere tanto l’intero testamento quanto la singola disposizione testamentaria che risulti affetta da uno dei vizi della volontà sopra indicati.

Anche, in questo caso, l’impugnazione del testamento

può essere proposta da chiunque vi abbia interesse, nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore.

Specifichiamo meglio quali sono i vizi della volontà del testatore:

Annullabilità per vizio di forma del testamento

Come ricordato sopra, un testamento è annullabile tutte le volte in cui non rispetta le forme stabilite dalla legge. Anche in questa circostanza, l’annullabilità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, nel termine di cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie

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[7].

Il problema è che la legge non stabilisce quali sono i vizi di forma che giustificano l’annullabilità del testamento, limitandosi a prevedere solamente quelli che ne determinano la nullità assoluta.

Pertanto, a titolo esemplificativo possiamo dire che il testamento pubblico sarà annullabile nel caso non sia stato sottoscritto dai testimoni o non sia datato, mentre il testamento olografo sarà annullabile nel caso non sia datato o nel caso la data sia incompleta o non autografa.

Impugnazione per nullità del testamento

Abbiamo visto finora quando un testamento può essere impugnato per farne valere l’annullabilità. La legge, tuttavia, prevede ipotesi ancora più gravi di invalidità testamentaria, le quali vanno sotto il nome di

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nullità.

Come ti spiegherò di qui a un istante, la nullità del testamento è una forma di invalidità più grave rispetto all’annullabilità: mentre la nullità può essere fatta valere impugnando il testamento in ogni tempo, l’annullabilità viene sanata se, entro cinque anni, non si propone impugnazione.

Nullità del testamento per vizio di forma

Secondo il codice civile, il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Altre ipotesi di nullità del testamento

Le

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cause di nullità di un testamento sono veramente molte, tutte disseminate all’interno del codice civile. Di seguito ti elencherò le principali:

Annullabilità e nullità del testamento: differenza

Qual è la

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differenza tra le cause di annullabilità e quelle di nullità del testamento? Il testamento è nullo quando presenta anomalie gravi: in questo caso, esso non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza.

Il testamento è invece annullabile quando presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati impugnando il testamento in tribunale, dalle persone legittimate ed entro i limiti di tempo (cinque anni) sopra visti.

Dunque, in caso di annullabilità, le disposizioni testamentarie avranno efficacia fintantoché non siano impugnate e non vi sia la sentenza. Decorsi inutilmente i termini prescrizionali previsti per l’azione di annullamento la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e le disposizioni saranno definitivamente efficaci.

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Al contrario, il testamento nullo è privo d’effetto sin dall’inizio e può essere impugnato in ogni tempo, senza limiti.

L’impugnazione del testamento per lesione di legittima

Finora abbiamo visto come e quando impugnare un testamento affetto da nullità o da annullabilità. Oltre a queste ipotesi, c’è la possibilità che gli eredi o le persone interessate impugnino il testamento quando il suo contenuto sia contrario ai propri interessi: si tratta dell’impugnazione per lesione di legittima.

Come sicuramente saprai, a prescindere dalla presenza di un testamento o meno, esistono alcune persone che, per legge, hanno diritto all’eredità. Si tratta degli eredi legittimari, che per legge sono il

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coniuge (anche separato, purché non con addebito), i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti (cioè, i genitori).

A questi soggetti spetta necessariamente una quota d’eredità, anche nel caso in cui il testamento dovesse loro sottrarla, tant’è vero che la loro successione viene definita necessaria, in quanto stabilita dalla legge anche contro la volontà del defunto.

Azione di riduzione: cos’è?

L’azione di riduzione è quell’azione volta alla tutela delle quote di legittima spettanti agli eredi legittimari, soggetti a cui la legge, come ricordato, riconosce il diritto alla quota di legittima.

L’erede legittimario che ritiene abbia ricevuto meno di quanto gli spetterebbe per legge può impugnare il testamento e, nello specifico, le disposizioni che favoriscono altre persone a suo discapito.

Per esercitare l’azione di riduzione e, dunque, impugnare il testamento, l’erede deve innanzitutto accettare l’eredità con beneficio d’inventario; dopodiché, potrà impugnare il testamento entro il termine di dieci anni dalla data di accettazione (secondo una giurisprudenza minoritaria, i dieci anni decorrerebbero dall’apertura della successione, cioè dalla data di decesso del testatore).

L’azione di riduzione ha come scopo quella di ridurre (cioè, limitare) le disposizioni testamentarie che hanno leso la quota di legittima: in pratica, occorrerà rimpicciolire l’eredità degli altri a favore della propria.

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