Quali sono i diritti di chi ha compiuto 14 anni?
Cosa possono fare gli adolescenti decidendo anche senza il consenso dei genitori: lavoro, scuola, viaggi, social, spese, rapporti sessuali, contratti e processi.
In un mondo dove si cresce sempre più in fretta, anche se la maturità non va sempre di pari passo con l’età, diventa importante sapere, attualmente, quali sono i diritti di chi ha compiuto 14 anni.
Chi non è ancora maggiorenne rimane soggetto alla potestà genitoriale, che è (o dovrebbe) essere esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, ma con il compimento dei 14 anni i ragazzi acquistano una serie di diritti che gli consentono di prendere alcune decisioni e di compiere determinate azioni, anche impegnative per sé e per gli altri, senza bisogno del consenso di mamma e papà.
La legge, infatti, tiene conto del fatto che gli over 14 stanno sviluppando progressivamente una propria autonomia e capacità decisionale, che viene riconosciuta in diversi ambiti, anche a svantaggio del minore stesso, come avviene, ad esempio, per l’imputabilità penale. Iniziamo proprio da qui, togliendo subito la potenziale spina dolente, per poi parlare di tutti i vari diritti riconosciuti ai ragazzi e alle ragazze da 14 anni in su e sino al compimento della maggiore età, quando si arriva ai fatidici 18 anni e si può fare praticamente tutto da sé, a parte le scelte condizionate dall’indipendenza economica, spesso ancora non raggiunta, il che costringe i giovani adulti a dipendere ancora dalla famiglia per parecchio tempo.
Indice
Imputabilità per i reati commessi
Al compimento dei 14 anni sorge l’
Quindi il minorenne dai 14 anni in su diventa penalmente responsabile delle proprie azioni (ma il risarcimento degli eventuali danni continua ad essere pagato dai suoi genitori). L’imputabilità dell’adolescente, comunque, va accertata caso per caso, ed il processo minorile è sottoposto a regole più favorevoli, che prevedono diverse vie d’uscita per evitare la condanna penale, e dunque il carcere, come il perdono giudiziale e la cosiddetta Map, la messa in prova (che tuttavia recentemente è stata estesa anche agli imputati maggiorenni).
Diritti sostanziali e processuali
A livello generale, l’art. 315 bis del Codice civile, introdotto nel 2012 con la riforma del diritto di famiglia, dispone che: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». Questa, però, è una formulazione piuttosto generica, un principio che ha bisogno di essere concretizzato nella quotidianità dei rapporti e delle scelte di vita da compiere.
Come abbiamo detto, l’autonomia dei ragazzi aumenta col crescere dell’età, e una interessante particolarità processuale sta nel fatto che gli over 14 hanno diritto a chiedere, nei procedimenti civili o penali che li riguardano, la nomina di un “curatore speciale”, che possa rappresentarli anche contro i loro stessi genitori.
Inoltre dai 14 anni in su il minorenne acquisisce il diritto ad esprimere il consenso ad essere riconosciuto dal genitore che alla nascita non lo aveva fatto, oppure ad
Ma la cosa più importante a proposito dei diritti processuali previsti in favore di chi ha compiuto 14 anni è la possibilità di sporgere denuncia (o, per i delitti non procedibili d’ufficio, di presentare querela) autonomamente e di acquisire la conseguente qualità di persona offesa dal reato compiuto nei suoi confronti. Rimane, però, la possibilità alternativa del genitore di procedere al posto del ragazzo, e anche contro la sua volontà, come avviene ad esempio quando non vuole denunciare un suo compagno o amico. Infatti l’articolo 120 del Codice penale stabilisce che, in caso di contrasto, prevale la volontà del genitore.
Rapporti sessuali e matrimonio
Chi ha almeno 14 anni di età può avere – consapevolmente e con il proprio consenso – rapporti sessuali con persone più grandi di lui, o di lei, senza che costoro commettano reato. L’età del consenso si abbassa a 13 anni se il partner non ha più di 17 anni e comunque se è anch’egli minorenne e non vi sono più di 4 anni di differenza tra i due. Al di fuori di queste ipotesi scatta il
Attenzione però: il limite di età ai fini del legittimo consenso ai rapporti sessuali è esteso a 16 anni se l’altra persona è un ascendente (genitore, nonno, bisnonno) o il convivente, il tutore o colui e colei che, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia ha l’affidamento anche provvisorio del minore: si pensi all’insegnante scolastico, al catechista, all’istruttore sportivo, all’accompagnatore in gite ed escursioni. Costoro, perciò, non possono avere rapporti sessuali con gli under 16, neanche con il loro consenso, altrimenti commettono reato.
Quanto al matrimonio, ricordiamo che il limite minimo di età per sposarsi da minorenni è 16 anni: la regola generale è che è necessaria la maggiore età, ma per casi speciali (che la legge chiama «gravi motivi» e in pratica coincidono con una gravidanza in atto) si può ottenere, in deroga, un’autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni, che viene rilasciata in presenza di una relazione positiva redatta dagli psicologi ed assistenti sociali. Al giorno d’oggi, questa possibilità è desueta: in base ai dati del Ministero dell’Interno, nel 2022 in tutta Italia sono stati celebrati soltanto 28 matrimoni tra minori.
Contratti, soldi e spese
Il minorenne, anche al di sotto dei 14 anni di età, può stipulare validamente tutti quei contratti verbali che non richiedono un particolare impegno e una determinata formalità, come l’acquisto di prodotti al supermercato e nei negozi (ma è vietato vendere sigarette o alcolici a tutti i minorenni).
Per stipulare contratti più impegnativi, come ad esempio una compravendita immobiliare, o altri atti giuridici (come l’accettazione di eredità e l’incasso di buoni postali fruttiferi), invece, è necessario il consenso dei genitori o l’autorizzazione del giudice tutelare. Il contratto stipulato da un minorenne è annullabile, ad iniziativa dei genitori o del tutore legale, ai sensi dell’articolo 1425 del Codice civile, se nuoce ai suoi interessi e se la controparte era in malafede, ad esempio se un commerciante ha raggirato il minore sul prezzo e sulle qualità del bene venduto.
Col compimento dei 14 anni diventa possibile richiedere una carta prepagata intestata a proprio nome, come ad esempio la PostePay Green di Poste Italiane, che è attivabile a partire dai 10 anni di età in su (molte banche offrono prodotti analoghi, e talvolta il limite minimo di età è di 12 anni). Questo è un modo utile per organizzare bene, in famiglia, il budget per le
Viaggi in treno e in aereo
I quattordicenni possono viaggiare da soli in treno e in aereo, senza necessità di dover essere accompagnati dai genitori o da altri adulti. L’unica condizione è quella di avere documenti di riconoscimento validi (ricordiamo che la carta di identità può essere ottenuta sin dalla nascita, non c’è più il limite minimo di 15 anni di età) e di rispettare le regole stabilite dalla società di trasporti. Per approfondire leggi “
Per soggiornare e pernottare in hotel o strutture simili come i bed & breakfast, invece, occorre aver compiuto 18 anni; fino a quell’età occorre la presenza di un genitore, o di un altro accompagnatore maggiorenne munito di apposita dichiarazione rilasciata dai genitori o dal tutore legale.
Diritti scolastici
Il quattordicenne ha diritto a scegliere il percorso scolastico che preferisce: può dunque decidere di iscriversi a un determinato corso di studi, anche contro la volontà dei suoi genitori. Ricordiamo, però, che l’obbligo scolastico dura fino a 16 anni (comprende 10 anni di istruzione continuativa a partire dalla prima elementare), quindi il minorenne non può decidere di interrompere la frequenza e di non conseguire il titolo di studio minimo (diploma di scuola secondaria superiore o di formazione professionale).
Inoltre chi ha più di 14 anni ha il diritto di rifiutare l’insegnamento della religione cattolica a scuola, e quindi può optare liberamente per le soluzioni alternative. In pratica, i genitori possono imporre l’ora di religione ai figli, scegliendo per loro, soltanto alle scuole elementari e medie inferiori.
Diritto al lavoro
Chi ha compiuto 16 anni acquista la cosiddetta capacità lavorativa e pertanto può validamente stipulare, senza necessità dell’assenso o della controfirma dei suoi genitori, contratti di lavoro dipendente subordinato, che comunque devono riferirsi ad attività di tipo leggero e con orario limitato, come quelle di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o che avvengono nel mondo dello spettacolo.
Per far lavorare chi è al di sotto dei 16 anni, invece, serve ancora l’assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Occorre sempre l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro e una visita preventiva di idoneità fisica presso l’Asl territorialmente competente.
Il lavoro svolto, però, non deve mai essere dannoso per la salute del minorenne – quindi sono vietati i lavori manuali pesanti – o pregiudicare la sua istruzione: prima di tutto va assolto l’obbligo scolastico e dunque deve essere completato il ciclo di almeno 10 anni di studio fino al compimento dei 16 anni o anche oltre, se non si è ancora conseguito il titolo. Per maggiori dettagli leggi “
Il quattordicenne può anche iscriversi autonomamente a progetti di formazione lavoro, come l’alternanza prevista in molti istituti scolastici. E il contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica profesionale e di un diploma è la strada migliore per consentire agli under 16 di lavorare studiando.
Guidare veicoli
Chi ha compiuto 14 anni ed ha conseguito la patente AM (il cosiddetto “patentino”) può guidare ciclomotori fino a 50 cc di cilindrata e con velocità massima non superiore ai 45 km/h, ed i veicoli elettrici di potenza inferiore o pari a 4 kW. Per guidare le moto fino a 125, invece, bisogna aspettare di compiere 16 anni e conseguire la patente A1.
A 14 anni si possono guidare anche – sempre con la patente AM – le minicar, definite dal Codice della strada come «quadricicli leggeri», purché aventi massa a vuoto non superiore a 350 kg e la velocità massima di costruzione non ecceda i 50 km/h. Per approfondire leggi: “
Internet e profili social
I ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 13 anni possono aprire un profilo sui social network, come Facebook, Instagram e TikTok, a proprio nome, e gestire da sé la propria pagina (contenuti da pubblicare, followers, altri creator da seguire, commenti da inviare, ecc.).
Per compiere tutte queste attività non è necessario il consenso dei genitori, ma è sempre bene vigilare su come i propri figli utilizzano i social e la rete Internet in generale. Eventualmente si possono attivare, tramite il proprio operatore, i sistemi di rete sicura che bloccano l’accesso a siti pericolosi per i minorenni o in generale a tutti i siti riservati agli adulti.
Quanto all’utilizzo dei servizi online, è bene sapere che anche i minorenni in età scolare (dai 5 anni in su) possono avere lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale, e così accedere ai servizi del proprio istituto scolastico e del ministero dell’Istruzione. Compiuti i 14 anni, i ragazzi tramite Spid possono collegarsi a tutti gli altri servizi delle Pubbliche Amministrazioni, come il Fascicolo Sanitario Elettronico, la banca dati dell’Inps (utile per verificare se sono stati versati i contributi lavorativi) e il Portale dell’Automobilista, il servizio Aci-PRA che consente di controllare il saldo punti del patentino per i ciclomotori.
Separazione e divorzio dei genitori
Il minorenne già dai 12 anni in su deve essere sentito nei procedimenti riguardanti la separazione e il divorzio dei loro genitori, e anche al di sotto di tale età viene ascoltato dal giudice se ha già acquisito la «capacità di discernimento», cioè è capace di formarsi un giudizio autonomo sulle vicende che lo riguardano. Così i ragazzi, e talvolta anche i bambini, possono dire liberamente come la pensano a proposito dei rapporti conflittuali tra i loro genitori (ricordiamo che ancor oggi circa un terzo delle separazioni e dei divorzi in Italia non si risolvono con un accordo consensuale e finiscono in tribunale). Le domande del giudice sono penetranti e vanno ben al di là della classica richiesta «vuoi stare con la mamma o con il papà?» anche perché tale risposta non ha valore vincolante: le decisioni relative all’affido e al collocamento devono essere assunte tenendo conto di tutti i fattori e circostanze che riguardano l’interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata.
Infine, alcuni tribunali italiani riconoscono ai ragazzi e alle ragazze dai 14 anni in su il diritto di decidere come organizzare gli incontri con il genitore separato o divorziato che rimane affidatario ma non è collocatario, ossia colui (di solito è il padre) o colei con cui i figli non vivono più abitualmente e che pertanto ha il diritto di visita periodica. In queste situazioni, il calendario delle visite stabilito dal giudice, o negli accordi di separazione e di divorzio presi tra gli ex coniugi, assume soltanto un valore indicativo, e non più tassativo come quello che riguarda i figli ancora piccoli, perché il minore over 14 può opporsi a una frequentazione con il genitore che non gradisce (sempre che non sia condizionato in ciò dall’influenza dell’altro genitore, altrimenti questi potrebbe reagire: leggi in proposito “Madre vieta incontri tra padre e figlio: che fare?“).